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Il nuovo piano casa

Governo determinato nel promuovere il rilancio dell’edilizia. Con il decreto sviluppo piano casa bis e SCIA semplificata Il decreto sviluppo D.L. n. 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (G.U. n. 160/2011), ha varato un nuovo piano casa, in aggiunta a quello già approvato dalla Conferenza Stato/Regioni del 1 aprile 2009.

 

La nuova disciplina è destinata a trovare diretta applicazione nelle Regioni a statuto ordinario ma anche in quelle a statuto speciale (compatibilmente con gli statuti) qualora – decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione – non vengano approvate specifiche normative regionali.

Per l’art. 5, commi da 9 a 14 del richiamato decreto, è consentito realizzare volumetrie aggiuntive, in deroga al piano regolatore generale, attraverso la demolizione e ricostruzione, il cambio delle destinazioni d’uso e la modifica della sagoma degli edifici esistenti. Gli edifici coinvolti sono quelli residenziali ricadenti nelle aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare. Restano esclusi solo gli interventi su edifici abusivi, salvo quelli oggetto di sanatoria, o situati nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta. Sino all’eventuale approvazione di future leggi regionali, la volumetria aggiuntiva consentita è pari al 20% del valore dell’edificio esistente, se a uso residenziale o del 10% della superficie coperta, se a uso diverso. Tali volumetrie aggiuntive sono calcolate sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti e devono essere asseverate dal tecnico abilitato, in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo richiesto. Resta in ogni caso fermo il rispetto degli standard urbanistici e delle altre normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, risparmio energetico, ambientali e di tutela dei beni culturali).

In tale contesto, decorsi 60 giorni dall’approvazione della legge di conversione e sino all’entrata in vigore dell’eventuale normativa regionale, gli interventi in questione possono essere realizzati con il permesso di costruire, a norma dell’art. 14 T.U. edilizia, anche per il cambio di destinazione d’uso, in deroga agli strumenti urbanistici locali. Passati 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, gli interventi possono essere realizzati anche senza permesso di costruire (e quindi anche con DIA o SCIA) a seconda dei casi e delle precedenti leggi regionali.

Fonte : Il sole 24ore , articolo di Rezzonico Silvio

Leggi 1793 volte Ultima modifica Lunedì, 13 Aprile 2015 08:22